Whistleblowing

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In linea con le normative vigenti e le best practice i soggetti segnalanti possono essere soggetti apicali o subordinati o terze parti che siano testimoni di condotte illecite o irregolari, ovvero:

  • Lavoratore subordinato del settore privato (ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  • Lavoratore autonomo che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato (ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015)

  • Lavoratore o collaboratore che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi

  • Libero professionista/consulente che presta la propria attività presso soggetti del settore privato;

  • Volontario/tirocinante che presta la propria attività presso soggetti del settore privato

  • Azionista

  • Persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato

Le segnalazioni possono avere ad oggetto comportamenti relativi a:

Violazione Normativa Europea applicabile per il settore privato:

  • Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o degli atti nazionali indicati nell’Allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme nazionali attuative degli atti dell’Unione Europea relativi ai settori indicati nell’Allegato alla direttiva 2019/1937 (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformita' dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)

  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione ex art. 325 TFUE

  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno

  • Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori menzionati nei punti precedenti

  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari

Non possono essere oggetto di segnalazione:

  • questioni di carattere personale del segnalante

  • rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

La Società si è dotata di una piattaforma idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, degli eventuali terzi citati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il D. Lgs. 24/2023 prevede la possibilità di segnalazione esterna qualora:

  • sia stata già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;

  • si abbiano fondati motivi di ritenere che, se fosse effettuata una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa essere motivo di ritorsione/discriminazione;

  • si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nei casi elencati, la segnalazione deve essere inviata esclusivamente ad ANAC tramite le modalità previste e disponibili sul sito web dell'Autorità.

ANAC | Home page - www.anticorruzione.it